L’art. 2095 del Codice civile distingue i prestatori di lavoro in dirigenti, quadri, impiegati e operai. I singoli contratti collettivi indicano poi i requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, attraverso una descrizione delle mansioni contemplate da ciascun livello e relativa retribuzione, che può essere integrata da eventuali accordi di secondo livello (o aziendali)